Povoli, ora c'è anche l'ufficialità della Figc
GARA NON DISPUTATA
GARA DEL 6/1/2010: PRATO CALCIO A CINQUE – POVOLI TEAM
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco da parte della società POVOLI TEAM entro il tempo regolamentare di attesa;
- considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna.
visti gli art. 17 del C.G.S., 53 delle N.O.I.F. e il C.U. n.1 del 3/7/2009;
decide:
- di comminare alla società POVOLI TEAM. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6,e l’ammenda di Euro 5000,00 e ravvisato che trattasi della quarta rinuncia di decretarne l’esclusione dal prosieguo del Campionato.
Inoltre considerato che detta rinuncia è intervenuta alla seconda giornata del girone di ritorno si dispone che ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 53, comma 4 delle N.O.I.F. tutte le gare residuali in calendario per la corrente stagione sportiva siano considerate perse con il punteggio di 0-6 a favore della società antagonista. La società POVOLI TEAM dovrà inoltre corrispondere alla società PRATO CALCIO A CINQUE l’importo di € 1500,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute da quest’ultima per l’organizzazione dell’incontro.