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Serie C1

La semifinale si rifà: in campo il 3 gennaio

Ecco la versione del Giudice Sportivo sulla semifinale fra Bronzolo e Hdi Assicurazioni che rimanda al 3 gennaio la decisione di chi affronterà, l'11 gennaio a Bolzano (Palaresia) alle 21, il Bubi Merano.

GARE DI COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE
DELIBERA

gara del 20/12/2010 BRONZOLO VADENA FUTSAL C. – HDI ASSICURAZIONI TN
semifinale di Coppa Italia Calcio a Cinque 31/487
Il giorno 20 dicembre 2010 si svolgeva la gara in epigrafe indicata.
Trattandosi di partita di semifinale idonea a stabilire l’accesso alla
finale della squadra vincitrice, terminando l’incontro sul punteggio
di parità, si è reso necessario il ricorso ai calci di rigore così
come previsto dal regolamento della competizione.
Nell’occasione il direttore di gara ha preteso, così come ribadito nel
suo supplemento di rapporto, che la serie dei cinque calci di rigore
venisse eseguita esclusivamente dai giocatori attivi in campo al
termine dei tempi supplementari; solo dopo avrebbe ammesso (come è
avvenuto) l’utilizzo anche dei giocatori in panchina.
Con procedura corretta e tempestiva la società HDI Assicurazioni
Trento, contesta la decisione dell’arbitro appellandosi alle norme
procedurali che non vincolano la società ad impiegare esclusivamente i
giocatori in campo al termine dell’incontro, per effettuare la prima
serie dei cinque rigori.
Il reclamo è fondato e va accolto.
Infatti “le procedure per determinare la vincente di una gara o di una
gara di andata e ritorno” al punto otto della “procedura” prevedono
che “tutti i calciatori titolari e di riserva sono autorizzati ad
eseguire i tiri di rigore”.
Risulta pertanto chiaro che la disposizione dell’arbitro ha
prevaricato quanto previsto dalle norme, creando così un pregiudizio
alla Società ricorrente.
Né possono essere accolte le controdeduzioni proposte dalla Società
Bronzolo Vadena in quanto:
- l’identico trattamento riservato alle due società, invocato,
rappresenta evidentemente solo un parere di parte
- il tiro di rigore effettuato (con realizzazione) dai due portieri,
non rappresenta argomento sufficiente per comprovare assenza di
danno a carico di una delle due squadre
- la circostanza che, determinante ai fini del risultato, sia stato
l’errore di un giocatore che si trovava in panchina, non annulla il
diritto di poter scegliere anche altri giocatori, della stessa
panchina, per l’esecuzione dei penalty nel corso della prima serie
di cinque rigori
- la confusione, invocata dal Bronzolo, alla fine dei tempi
supplementari, per cui risultava difficile stabilire con certezza
circa l’identità dei primi cinque giocatori chiamati
all’effettuazione del calcio di rigore, fossero quelli in campo al
termine della gara oppure altri, è confutata dalla versione
dell’arbitro nel suo supplemento ove ha confermato il criterio da
lui adottato, che configura l’errore tecnico.
Per le suesposte motivazioni, il risultato non viene omologato per
errore tecnico e viene contestualmente stabilita la nuova
effettuazione della gara, demandando agli organi competenti la
calendarizzazione della stessa.

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